BOLLO AUTO SCADUTO ? NO PROBLEM…O QUASI

tassa automobilisticaInnanzitutto ricordo che…

La scadenza per pagare la tanto amata TASSA AUTOMOBILISTICA (amichevolmente chiamata BOLLO AUTO) corrisponde al mese successivo alla prima immatricolazione del veicolo (eccetto casi particolari, vetture particolari e regioni particolari).

[Insomma, la legge non è uguale per tutti]

Se il pagamento è in ritardo scattano SANZIONI e INTERESSI DI MORA calcolati in base al giorno del ritardo, e cioè:

  • Dopo 30 giorni le sanzioni sono pari al 3% della tassa + gli INTERESSI LEGALI GIORNALIERI calcolati sui giorni di ritardo (percentuale annua 1%);
  • Dopo 30 giorni ed entro 1 anno le sanzioni sono pari al 3,75% della tassa + gli INTERESSI LEGALI GIORNALIERI sui giorni di ritardo (percentuale annua 1%);
  • Dopo 1 anno la sanzione è il 30% della tassa + gli INTERESSI DOVUTI PER OGNI SEMESTRE MATURATO DI RITARDO.

Detto questo, il Bollo Auto o Tassa Automobilistica o Rapina Autorizzata, se non pagato entro tre anni dalla scadenza, va automaticamente in PRESCRIZIONE.prescrizione tasse

[Non la PRESCRIZIONE del medico. Cioè, dopo un termine di tempo ben definito per legge, si estingue la possibilità di esercitare il diritto di riscossione da parte del titolare (lo Stato).]

E per “3 anni dalla scadenzatre 3 tassa automobilistica anni

si intende che: se il pagamento è dovuto per il Bollo Auto dell’anno 2016, significherà che il termine triennale avrà inizio dal 1° gennaio 2017 e terminerà il 31 Dicembre 2020.

Ora…a me, per un Bollo scaduto da 6 mesi hanno chiesto, oltre all’importo della Tassa, una cospicua somma in sanzioni, quindi, se vi giunge una “cartella di pagamento” pochi mesi prima della scadenza, o solamente al secondo anno di scadenza…che dire…avrete da subire un discreto salasso. Il rischio è alto e a mio avviso non conviene. Certo è che, se doveste ricevere solamente un avviso e non la “cartella di equitalia”, allora il termine di prescrizione si rinnova per altri 3 anni. Dovete ricevere quella per essere obbligati a pagare, non la notifica.legge tasse diritto

Entriamo nei particolari:

La prescrizione può interrompersi se vi arriva un avviso di pagamento entro il terzo anno, fa fede la data di ricezione. E se la Prescrizione si interrompe, il termine di pagamento si rinnova di altri 3 anni.

Ma ancora non siete obbligati a pagare.

La commissione tributaria provinciale di Bari, sentenza n.3647/04/15, ha confermato che, se sono trascorsi più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento relativo a tasse automobilistiche, senza che sia mai stata notificata da Equitalia alcuna cartella di pagamento, il credito va ritenuto prescritto anche se è stato iscritto a ruolo e appare nell’estratto conto di Equitalia stessa. Stesso risultato qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini, ma entro i successivi tre anni non sia intervenuto nessun altro atto interruttivo della prescrizione. La prescrizione del bollo, va contestata innanzi al giudice tributario entro il termine di impugnazione della cartella esattoriale (60 giorni dalla notifica), e in caso di mancato pagamento del bollo auto, Equitalia può disporre il fermo amministrativo del veicolo.stop fermo

Ciò nonostante, se il tributo è prescritto, il provvedimento di iscrizione al Pra del blocco è illegittimo e può essere impugnato: in tal caso, su Equitalia grava l’obbligo di esibire l’originale della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento della raccomandata, per provare che il plico è stato correttamente consegnato al titolare del mezzo nei termini. Parimenti illegittima anche l’ingiunzione di pagamento per il bollo auto se il fisco non produce in giudizio l’originale dell’avviso di ricevimento dell’accertamento spedito con raccomandata.

Ecco, quindi, io non so voi, ma preferisco pagare entro la scadenza che rischiare di perdere tempo e denaro con questa macchinazione.

A ognuno la sua scelta…

scelta option street

Nota: Per ogni ulteriore dubbio, come dico sempre, informatevi da chi di competenza.

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